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Dal 1° Luglio 2003 le commissioni applicate da un ente sui bonifici transfrontalieri in euro fino ad un massimo di 12.500 EUR sono uguali a quelle addebitate dallo stesso ente sui bonifici corrispondenti in euro eseguiti nello Stato membro dove è stabilito detto ente. A decorrere dal 1° Gennaio 2006 limporto di 12.500 EUR è portato a 50.000 EUR. Sono previste anche misure per facilitare lesecuzione dei bonifici esteri, e allart. 5.2 si stabilisce: Il cliente fornisce, su richiesta dellente che esegue il bonifico, il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC dellente del beneficiario. Se il cliente non fornisce le informazioni precitate, lente può addebitargli commissioni supplementari . LIBAN (International Bank Account Number) è la coordinata
bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard,
il conto corrente del beneficiario, permettendo inoltre alla Banca ordinante
di verificare la correttezza dei dati grazie ai due caratteri di controllo.
A proposito dellIBAN e del BIC, il Regolamento, allart. 5.3, stabilisce ancora: A decorrere dal 1° Luglio 2003, gli enti indicano negli estratti conto di ogni cliente, o in un allegato di tali estratti, il codice IBAN e il codice BIC dellente. Per qualsiasi fatturazione transfrontaliera di beni e servizi nella Comunità il fornitore che accetta il pagamento tramite bonifico comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo ente.
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